LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.57 del 25 Novembre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Pietro FRAGASSO/A.S.FORTIS TRANI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 COMUNICATO UFFICIALE N.57 del 25 Novembre 2003 E PUBBL. sul sito web: www.lnd.it Commissione Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Pietro FRAGASSO/A.S.FORTIS TRANI Con un primo ricorso del 24/6/2003, il sig.Pietro FRAGASSO,chiedeva alla Commissione Accordi Economici, il riconoscimento del diritto, nei confronti della Società A.S.FORTIS TRANI, alla somma di Euro 1.500,00, quale residuo credito derivante dall’accordo economico concluso con la Società in data 4/8/2002, con effetti dal giorno 24, ai sensi dell’art.94 ter, punto 6 delle N.O.I.F. Con un secondo ricorso del 30/7/03, il FRAGASSO chiedeva altresì lo svincolo per morosità ai sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F. trattandosi di un credito corrispondente al 30% del compenso globale lordo annuo pattuito. La Società convenuta replicava con memoria del 6/8/03, rilevando di aver “regolarmente soddisfatto le pretese del ricorrente” come da documento di quietanza prodotto in fotocopia, da cui si evincerebbe l’avvenuta corresponsione tra il mese di Agosto 2002 e quello di Febbraio 2003, della complessiva somma di Euro 5.250,00. All’udienza del 4/10/03, nessuno compariva per la Società convenuta, mentre il ricorrente dichiarava di aver apposto le proprie firme in un'unica soluzione nel mese di Marzo 2003, ma afferenti esclusivamente alla prima delle tre colonne, quella relativa alla somma di 500,00 Euro, mentre le altre due colonne , rispettivamente di 250,00 e 750,00 Euro erano in realtà in bianco. Il ricorrente pertanto, contesta l’efficacia probatoria del documento, prodotto in fotocopia. La C.A.E. con provvedimento del 23/10/03 disponeva una nuova udienza per sentire le parti, anche in contraddittorio, in ordine alle contestazioni emerse dal ricorrente sull’efficacia probatoria del documento e richiedeva alla Società convenuta l’esibizione dello stesso documento in originale. All’udienza dell’otto novembre 2003 è risultato presente solamente il calciatore, che insisteva nelle conclusioni gia formulate. Il ricorso è fondato. Al di la del censurabile comportamento procedurale tenuto dalla Società convenuta, resta comunque il fatto che un documento prodotto in fotocopia contestato tempestivamente, non costituisce prova dell’avvenuto pagamento. Il credito vantato,peraltro,corrisponde al 30% dell’importo complessivo pattuiti e sussistono, quindi, i presupposti per l’accoglimento della domanda di svincolo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara la Società A.S.FORTIS TRANI tenuta al pagamento nei confronti del sig.Pietro FRAGASSO la somma di Euro 1.500,00; Dispone lo svincolo del calciatore Pietro FRAGASSO a far data del relativo comunicato ufficiale; Dispone la restituzione della tassa reclamo versata erroneamente per due volte; Dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale per quanto di propria competenza in merito alla veridicità di quanto affermato dalla Società convenuta nelle proprie controdeduzioni.
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