Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 24 gennaio 2004- pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Michela IACOMINI/COMPUTER POINT LUCCA 7

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 76 del 24 gennaio 2004- pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Michela IACOMINI/COMPUTER POINT LUCCA 7 In data 3 Dicembre 2003, la sig.na Michela IACOMINI, in persona del proprio legale rappresentante, inoltrava tramite Racc.A.R. sia alla Commissione Accordi Economici, quanto alla Società controparte, ricorso avverso il mancato pagamento della somma di Euro 9.836,25 da parte della società COMPUTER POINT LUCCA 7, relativamente alle proprie prestazioni sportive svolte nella Stagione Sportiva 2002/03, asserendo di non aver ricevuto alcun rimborso spese nell’arco della Stagione Sportiva predetta. Allegava al ricorso, copia dell’accordo economico depositato e la relativa tassa reclamo di Euro 50,00, adempimenti previsti dall’art.21 bis del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. Nulla la Società replicava, ne tantomeno svolgeva attività difensiva. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara la Società COMPUTER POINT LUCCA 7, tenuta al pagamento in favore della calciatrice Michela IACOMINI, della somma di Euro 9.836,25. Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata.
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