Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BOSETTI/A.C.RODENGO SAIANO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro BOSETTI/A.C.RODENGO SAIANO Con reclamo datato 19/1/2004, inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Alessandro BOSETTI chiedeva la condanna della Società A.C.RODENGO SAIANO al pagamento delle spettanze pari a Euro 1.500,00 somma risultante dalla retribuzione maturata per il mese di ottobre 2003, dovuta a titolo di rimborso spese ai sensi dell’art.94 ter comma 6 delle N.O.I.F. Il reclamante, a conferma della propria pretesa, allegava: 1) Copia dell’accordo economico intercorso con la società A.C.RODENGO SAIANO a decorrere dal 1/7/2003 e fino al 30/6/2004; 2) Ricevuta del versamento della tassa reclamo di Euro 50,00 prevista dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. 3) Ricevuta in fotocopia della Racc.A.R. DEL 20/1/2004 con cui risulterebbe l’invio dell’atto introduttivo alla Società resistente. Discussa la controversia alla riunione del 27/2/2004, la Commissione ritiene che la pretesa non possa essere accolta in riferimento al pagamento della spettanza dovuta dalla Società nei confronti del sig.Alessandro BOSETTI. Infatti l’atto introduttivo contrasta con quanto previsto dall’art.21 bis comma 5del regolamento L.N.D. (obbligo di allegare al ricorso la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla controparte). Inoltre l’atto introduttivo non è stato sottoscritto dal ricorrente violando cosi anche l’espressa previsione di cui all’art.21 bis comma 4 del Regolamento L.N.D. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig. Alessandro BOSETTI nei confronti della Società A.C.RODENGO SAIANO. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it