Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Silvano ROMAGNINI/A.C.NUOVO TERZIGNO
Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. su http://www.lnd.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici
RICORSO DEL CALCIATORE Silvano ROMAGNINI/A.C.NUOVO TERZIGNO
Con reclamo datato 21/2/2004, inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici ed in pari data anche alla Società controparte, il sig. Silvano ROMAGNINI chiedeva lo svincolo per morosità dalla Società A.C.NUOVO TERZIGNO, ai sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F.
Il reclamante, a conferma della propria pretesa, allegava:
1) Copia dell’accordo economico stipulato con la Società A.C.NUOVO TERZIGNO, a decorrere dal 23/8/2003 e fino 30/6/2004;
2) Ricevuta del versamento della tassa reclamo di Euro 50,00 prevista dall’art.21 bis del Regolamento della L.N.D.
3) Originale della ricevuta della Racc.A.R. con cui ha provveduto all’invio dell’atto introduttivo, alla Società resistente.
La Società convenuta faceva pervenire raccomandata con cui riconosceva il suo inadempimento contrattuale nei confronti del sig.Silvano ROMAGNINI e conseguentemente
non si opponeva allo svincolo dello stesso.
Discussa la controversia, la C.A.E. ritiene che la pretesa possa essere accolta in riferimento alla domanda di svincolo per morosità della società convenuta.
Infatti, il sig. ROMAGNINI per la Stagione Sportiva 2003/04 risulta tesserato con la Società A.C.NUOVO TERZIGNO con la quale ha sottoscritto un regolare accordo economico ai sensi dell’art.94 ter punto 6 delle N.O.I.F. che prevede un compenso globale annuo lordo di Euro 5.000,00
La Società, in violazione delle condizioni previste dall’accordo, a tutt’oggi non gli ha corrisposto l’importo lordo di Euro 1.500,00 somma corrispondente al 30% del compenso globale lordo annuo pattuito.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. in accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Silvano ROMAGNINI, dichiara la sussistenza delle condizioni per lo svincolo per morosità, ai sensi dell’art.94 ter punto 9 delle N.O.I.F.
Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata