Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Bartolomeo ACCARDO/A.S.MARSALA 2000

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Bartolomeo ACCARDO/A.S.MARSALA 2000 Con reclamo datato 17/1/2004, inoltrato a mezzo Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig. Bartolomeo ACCARDO chiedeva lo svincolo per morosità dalla A.S.MARSALA 2000, ai sensi dell’art.94 ter comma 9 delle N.O.I.F. Il reclamante, a conferma della propria pretesa, allegava: 1) Copia dell’accordo economico intercorso con la Società a scadenza 30/6/2004; 2) Ricevuta del versamento della tassa reclamo di Euro 50,00 prevista dall’art.21 bis del Regolamento L.N.D. 3) Originale della ricevuta della Racc.A.R. del 19/1/2004 con cui ha provveduto all’invio dell’atto introduttivo alla Società resistente. Discussa la controversia la Commissione Accordi Economici ritiene che la pretesa possa essere accolta in riferimento allo svincolo per morosità dalla Società convenuta. Infatti il sig.ACCARDO per la Stagione Sportiva 2003/04 risulta tesserato con la Società A.S.MARSALA 2000 con la quale ha sottoscritto un regolare accordo economico ai sensi dell’art 94 ter punto 6 delle N.O.I.F. che prevede un compenso globale annuo lordo di Euro 6.000,00 La Società, in violazione delle condizioni previste dall’accordo economico, a tutt’oggi ha corrisposto una sola mensilità ed è debitrice dunque di una somma superiore al 30% del compenso globale lordo pattuito. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo proposto dal sig.Bartolomeo ACCARDO, dichiarando lo svincolo per morosità ai sensi dell’art.94 ter punto 9 delle N.O.I.F. dalla Società A.S.MARSALA 2000, a far data del relativo comunicato ufficiale. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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