Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MAGGI/A.S.TERRACINA S.r.l.
Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. su http://www.lnd.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici
RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MAGGI/A.S.TERRACINA S.r.l.
In data 26/11/2003, il sig. Riccardo MAGGI, trasmetteva a mezzo Racc.A.R. tanto alla scrivente Commissione Accordi Economici quanto alla Società controparte ricorso, onde poter ottenere il riconoscimento dei rimborsi spesa previsti dall’accordo economico sottoscritto con la Società A.S.TERRACINA S.r.l. nella Stagione Sportiva 2002/03, mai percepiti, quantificati dallo stesso in Euro 11.991,42.
Allegava al ricorso copia dell’accordo economico depositato, la prevista tassa reclamo di Euro 50,00 e la fotocopia della ricevuta della Racc.A.R. inviata alla Società A.S.TERRACINA S.r.l.
La predetta Società non replicava, ne svolgeva alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Riccardo MAGGI, ne i confronti della Società A.S.TERRACINA S.r.l. per violazione a quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della L.N.D.
(obbligo di allegare al reclamo la ricevuta della Raccomandata inviata alla Società controparte, in originale).
Dispone che la relativa tassa reclamo versata venga incamerata.