Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Angelo FUMAROLA/F.C.POTENZA S.r.l.

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Angelo FUMAROLA/F.C.POTENZA S.r.l. Con reclamo datato 12.01.2004, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Angelo FUMAROLA, chiedeva la condanna della F.C. Potenza s.r.l. al pagamento di parte del compenso annuo lordo pattuito per la stagione sportiva 2002/2003 quantificato in euro 10.000,00 nell'accordo economico ritualmente depositato presso il Comitato Interregionale. Determinava la pretesa in euro 7.540,00 corrispondenti a 4 ratei, dando atto di avere percepito un solo rateo per l'importo di euro 2.460,00. Accludeva, inoltre, copia del predetto accordo unitamente al pagamento della relativa tassa di cui all'art. 21 bis, comma 5°, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, pari a Euro 50,00. Con memoria datata 05.02.2004, inviata a mezzo raccomandata a.r. tanto al calciatore quanto alla C.A.E., la società si costituiva nel giudizio sopra emarginato, contestando la sussistenza del credito fatto valere dal FUMAROLA, eccependo, di avere integralmente corrisposto a quest'ultimo il compenso dovuto, in due rate di euro 5.000,00 ciascuna. Concludeva quindi la società per il rigetto del reclamo. La società controinteressata ha omesso di produrre nei termini le prove documentali richiamate nelle proprie controdeduzioni e rappresentate da una ricevuta quietanzata che sarebbe stata sottoscritta dal FUMAROLA in data 20.12.2002, e da un assegno bancario tratto sul conto corrente di competenza della società e pagato in data 09.06.2003. Pertanto le argomentazioni o meglio le controdeduzioni della società vanno disattese. La prova posta a sostegno delle stesse è infatti assolutamente carente, in quanto inesistente. Il presunto instaurato contraddittorio quindi, comprova quanto legittimamentre richiesto nel reclamo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il ricorso, condannando la Società F.C. Potenza s.r.l. a corrispondere al sig.Angelo FUMAROLA la somma di Euro 7.540,00 quale importo residuo della somma lorda annuale dovuta in base ad accordo economico Dispone, altresì la restituzione della tassa di reclamo versata.
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