Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo PERILLO/F.C.ISERNIA
Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. su http://www.lnd.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici
RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo PERILLO/F.C.ISERNIA
Con ricorso inviato in data 15/11/2003, tanto alla Commissione Accordi Economici quanto alla Società F.C.ISERNIA tramite Racc.A.R. il sig.Vincenzo PERILLO chiedeva il riconoscimento del proprio credito nei confronti della Società resistente, relativamente alla Stagione sportiva 2002/03 pari ad Euro 6.000,00 risultante dall’accordo economico regolarmente depositato in data 10/1/2003.
Con lettera dell’8/1/2003 il legale rappresentante della Società convenuta, si è limitato a contestare genericamente detta pretesa, manifestando la altrettanto generica disponibilità a fornire la documentazione di supporto a tale contestazione, senza peraltro allegare alla nota la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata al calciatore, violando così l’art.21 bis comma 6 del Regolamento della L.N.D.
Tali controdeduzioni della società F.C.ISERNIA al di la del merito della vicenda, sono inammissibili.
Il ricorrente allegava al ricorso la prescritta tassa reclamo, copia dell’accordo economico e la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo proposto dal sig.Vincenzo PERILLO, dichiarando la Società F.C.ISERNIA tenuta a corrispondere allo stesso la somma di Euro 6.000,00
Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata.