Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore PALMITESSA/F.C.ISERNIA

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. su http://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore PALMITESSA/F.C.ISERNIA Con ricorso inviato in data 6/11/2003, tanto alla Commissione Accordi Economici quanto alla Società F.C.ISERNIA tramite Racc.A.R. il sig.Salvatore PALMITESSA chiedeva il riconoscimento del proprio credito nei confronti della Società resistente, relativamente alla Stagione sportiva 2002/03 pari ad Euro 5.000,00 risultante dall’accordo economico regolarmente depositato in data 1/11/2002. Con lettera dell’10/11/2003 e del 3/12/2003, il presidente della Società convenuta, si è limitato a contestare genericamente detta pretesa, senza peraltro allegare alla nota del 10/11/2003 la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata al calciatore, violando così l’art.21 bis comma 6 del Regolamento della L.N.D. Tali controdeduzioni della società F.C.ISERNIA al di la del merito della vicenda,sono inammissibili. Il ricorrente allegava al ricorso la prescritta tassa reclamo, copia dell’accordo economico e la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. accoglie il reclamo proposto dal sig.Salvatore PALMITESSA, dichiarando la Società F.C.ISERNIA tenuta a corrispondere allo stesso la somma di Euro 5.000,00 Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo versata.
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