Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 – pubbl. suhttp://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Rosita OBERLECHNER/A.C.F.BERGAMO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale n. 87 del 27 Febbraio 2004 - pubbl. suhttp://www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DELLA CALCIATRICE Rosita OBERLECHNER/A.C.F.BERGAMO Con reclamo inviato per Racc.A.R. in data 22/1/2004 tanto alla Commissione Accordi Economici, quanto alla Società A.C.F.BERGAMO, la sig.na Rosita OBERLECHNER, chiedeva il riconoscimento del proprio credito nei confronti della Società resistente, risultante dall’accordo economico depositato in data 10/9/2002, che prevedeva il riconoscimento di un importo annuo lordo di Euro 5.164,00, nonché di un altro accordo privato sempre datato 10/9/2002, che prevedeva anche un rimborso spese affitto per Euro 4.648,00. Sulla base della documentazione depositata, la richiesta viene quantificata in complessivi Euro 5.438,00. Allegava al reclamo la prescritta tassa reclamo di Euro 50,00, la copia dell’accordo economico depositato e la copia dell’accordo privato, nonché la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla Società. La Società, non svolgeva alcuna attività difensiva, ne ha fatto pervenire alcuna controdeduzione in merito. LA C.A.E. ritiene inammissibile il ricorso, giacchè le casuali delle singole voci di credito, non consentono l’esatta ricostruzione della “causa pretendi” del reclamo, non potendosi giuridicamente ad esempio quantificare come “stipendio” l’importo di Euro 1.146,00 riportato per i mesi di aprile,maggio e giugno 2003, giacchè, sulla base del contratto depositato, detta voce, eventualmente riferita ad ogni mese avrebbe dovuto corrispondere all’importo di Euro 516,00 circa. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla sig.na Rosita OBERLECHNER nei confronti della Società A.C.F.BERGAMO. Dispone altresì che la relativa tassa reclamo versata, venga incamerata.
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