Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Luca BARBINI/A.S.ANGELANA

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Luca BARBINI/A.S.ANGELANA Con ricorso del 9/1/2004 il sig. Luca BARBINI esponeva di essere stato tesserato per l’ anno sportivo 2002/2003 per la Società A.S. ANGELANA CALCIO, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 12.000,00. Tanto premesso e rilevato che la società aveva corrisposto il minor importo di €. 1.300,00, chiedeva il pagamento dell’ importo di €. 10.700,00. Rileva la commissione che il ricorso risulta ritualmente notificato alla società, la quale non è comparsa all’ odierna udienza, né ha fatto pervenire alcuna memoria scritta in ordine alla domanda svolta dal ricorrente. Quest’ ultimo ha fornito l’ obbiettivo riscontro dei fatti costitutivi della pretesa azionata, producendo il contratto economico sottoscritto con la società, con la conseguenza che risulta, così, accertato il credito di €. 10.700,00 come richiesto in ricorso, precisandosi che, da accertamenti eseguiti d’ufficio da questa commissione è risultato che il ricorrente ha ottenuto lo “svincolo” dalla società solo in data 2/8/2003. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la società A.S. ANGELANA CALCIO tenuta al pagamento, a favore del sig.Luca BARBINI dell’ importo di €. 10.700,00. P.Q.M. Dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società A.S. ANGELANA CALCIO tenuta al pagamento dell’ importo di €. 10.700,00, a favore del sig.Luca BARBINI. Dispone altresì la restituzione della tassa reclamo di €. 50,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it