Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Agostino SIVIERO/CALCIO CONEGLIANO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Agostino SIVIERO/CALCIO CONEGLIANO Con ricorso inviato alla Commissione Accordi Economici ed alla Società tramite Racc.A.R.in data 12/2/2004, il sig. Alberto FALOPPA,esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 per la società CALCIO CONEGLIANO, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 15.493,70. Tanto premesso e rilevato che la società aveva corrisposto il minor importo di €. 3.098,74, chiedeva il pagamento dell’ importo di €. 6.197,48. Rileva la Commissione che il ricorso risulta ritualmente notificato alla società CALCIO CONEGLIANO, che tra l’altro non ha fatto pervenire alcuna memoria scritta in ordine alla domanda svolta dal ricorrente. Quest’ ultimo ha fornito l’ obbiettivo riscontro dei fatti costitutivi della pretesa azionata, producendo l’accordo economico sottoscritto con la società, con la conseguenza che risulta, così, accertato il credito di €. 6.197,48 come richiesto in ricorso. La società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la società CALCIO CONEGLIANO tenuta al pagamento, a favore del sig. Alberto FALOPPA dell’ importo di €. 6.197,48. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società CALCIO CONEGLIANO tenuta al pagamento dell’ importo di €. 6.197,48, in favore di Alberto FALOPPA. Dispone altresì la restituzione della tassa di reclamo di €. 50,00.
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