Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Andrea GIORDANO/CALCIO CONEGLIANO
Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004
Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 - pubbl. su www.lnd.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici
RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe Andrea GIORDANO/CALCIO CONEGLIANO
Con ricorso del 16/2/2004 trasmesso alla Commissione Accordi Economici tramite Racc.A.R. ed alla Società CALCIO CONEGLIANO, il sig.Andrea Giuseppe GIORDANO esponeva di essere stato tesserato per l’ anno sportivo 2003/2004 per la stessa Società, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €.25.822,00
Rileva preliminarmente la Commissione che ai sensi dell’art. 21, comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti al reclamo deve essere allegato, tra l’altro, la ricevuta in originale della raccomandata inviata alla Società controparte.
All’inottemperanza del riferito onere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il ricorso del sig.Andrea Giuseppe GIORDANO nei confronti della Società CALCIO CONEGLIANO.
Dispone che la relativa tassa reclamo versata, venga incamerata.