Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Leandro Cesar PEREIRA/A.S.NAPOLI CALCIO A/5

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N.94 del 6 Aprile 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE Accordi Economici RICORSO DEL CALCIATORE Leandro Cesar PEREIRA/A.S.NAPOLI CALCIO A/5 Con ricorso del 27/2/2004 Leandro Cesar PEREIRA esponeva di essere stato tesserato per l’ anno sportivo 2003/2004 per la Società A.S. NAPOLI CALCIO A/5, sottoscrivendo un accordo economico ai sensi dell’art.94 ter delle N.O.I.F. alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 7.500,00, contratto peraltro non allegato in atti. Rileva preliminarmente la Commissione che ai sensi dell’art. 21, 5° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti al reclamo deve essere allegato, tra l’altro, la prova dell’avvenuto versamento della tassa di reclamo di €. 50,00 e la copia dell’accordo economico depositato. L’omesso adempimento del riferito onere comporta l’inammissibilità del ricorso. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara inammissibile il reclamo proposto dal sig.Leandro Cesar PEREIRA nei confronti della Società A.S.NAPOLI CALCIO A/5.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it