LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.33 del 24 settembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco BICCHIERAI/A.C.RONDINELLA FIRENZE S.p.a.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.33 del 24 settembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco BICCHIERAI/A.C.RONDINELLA FIRENZE S.p.a. Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 8/7/2004 il sig. Marco BICCHIERAI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.C. FIRENZE RONDINELLA S.p.a. un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003-2004, di complessivi €. 8.530,00, precisando non aver percepito l’importo di €. 5.196,00. Tanto premesso e rilevato che l’ammontare del credito a favore di esso ricorrente integrava un inadempimento qualificato integrante i presupposti di cui all’ art. 94 ter, punto 9 delle N.O.I.F. chiedeva lo svincolo per morosità. La società non depositava alcuna memoria difensiva, né inviava alcuna documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Inoltre e per quanto rileva in questa sede, l’omesso versamento dell’importo di €. 5.196,00 costituisce inadempimento grave della Società alla propria obbligazione di pagamento, tale da comportare, ai sensi del richiamato art. 94 ter, punto 9 delle N.O.I.F., - disposizione alla stregua della quale, il calciatore, il quale vanti “..un credito pari…almeno al 30% della somma risultante dall’accordo economico depositato,..potrà chiedere alla competente commissione…lo svincolo per morosità…” – il diritto a richiedere lo svincolo per morosità. Considerato, infatti, che il compenso contrattualmente previsto a favore del ricorrente ammonta a €. 8.530,00, non vi è dubbio che la somma di €. 5.196,00, superando la soglia del 30% della retribuzione totale, costituisca ed integri il presupposto normativo per farsi luogo alla declaratoria di svincolo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società A.C.FIRENZE RONDINELLA S.p.a. tenuta al pagamento in favore del sig.Marco BICCHIERAI della somma di €. 5.196,00. Dispone lo svincolo per morosità del sig.Marco BICCHIERAI dalla stessa Società a far data del presente comunicato ufficiale e la restituzione al ricorrente della tassa reclamo di Euro 50.00.
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