LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.36 del 13 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele PENNACCHIONI/F.C.POGGESE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.36 del 13 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele PENNACCHIONI/F.C.POGGESE Con Racc.A.R. in data 7/7/04 il sig.Emanuele PENNACCHIONI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.POGGESE. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi euro 7.500,00 e precisando di non aver mai percepito acconti, rimanendo creditore dell’importo di euro 7.500,00. Il ricorrente però, ometteva di allegare al ricorso la ricevuta in originale della raccomandata inviata alla controparte, e la tassa reclamo di Euro 50,00 giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla sig.Emanuele PENNACCHIONI nei confronti della Società F.C.POGGESE per violazione dell’art.21 bis comma 5 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, disponendo l’incameramento della tassa reclamo versata.
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