LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.36 del 13 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo DI MODUGNO/A.S.REAL CESATE SARONNO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.36 del 13 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo DI MODUGNO/A.S.REAL CESATE SARONNO Con Racc.A.R. in data 9/7/04 il sig.Vincenzo DI MODUGNO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.REAL CESATE SARONNO. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi Euro 7.500,00. Il ricorrente però, ometteva di allegare il reclamo alla pratica. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. trovandosi nella totale impossibilità di esaminare il reclamo lo dichiara inammissibile. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it