LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 27 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Mirco CAMERIN/CALCIO CONEGLIANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 27 ottobre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Mirco CAMERIN/CALCIO CONEGLIANO Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. il 13/7/2004 il sig.Mirco CAMERIN proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO CONEGLIANO un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2003-2004, di complessivi €. 2.500,00, e di aver percepito acconti per l’importo di €. 726,17. Chiedeva, pertanto, la condanna della CALCIO CONEGLIANO al pagamento dei rimanenti €. 1.773,83. La Società inviava memoria scritta, nella quale contestava la fondatezza della pretesa del ricorrente, rilevando di aver consegnato in data 16/4/2004 al capitano della squadra, sig.Agostino SIVIERO, la somma di €. 15.000,00 a mezzo assegno circolare n. 0134142869, emesso dalla Banca Antonveneta (il SIVIERO, a dire della stessa, riceveva le somme per pendenze economiche relative alla Stagione Sportiva 2003/04 anche in nome e per conto di altri calciatori e dello stesso sig.CAMERIN).. Le parti, convocate all’odierna udienza, illustravano oralmente le rispettive tesi tramite i propri legali ed, in particolare, il ricorrente, anch’egli presente, escludeva tassativamente di aver mai conferito alcun mandato al sig.SIVIERO per incassare somme dalla Società a titolo di compensi per proprio conto. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità delle difese depositate dalla Società in quanto tardive in violazione all’art.21 bis comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Passando all’esame del merito rileva, in primo luogo, la Commissione che, se il ricorrente ha provato i fatti costitutivi della propria domanda con la produzione dell’accordo economico stipulato e depositato, indicante la misura del compenso, altrettanto non è a dirsi in relazione all’onere probatorio che incombe alla Società. In particolare la CALCIO CONEGLIANO, avrebbe dovuto fornire il riscontro obbiettivo della produzione di valido mandato a ricevere somme di danaro per conto di altri calciatori al capitano della squadra ed, altresì la prova dell’avvenuto incasso dell’assegno di €.1.500,00 inviato al ricorrente dalla stessa Società successivamente all’inoltro del ricorso alla C.A.E. documentazione bancaria attestante la girata per l’incasso e l’addebito sul conto corrente del richiedente l’emissione dell’assegno circolare. Tale assegno tra l’altro è stato rifiutato dal calciatore come copertura della morosità richiesta e presentato intatto in sede di discussione con promessa di restituzione tramite Racc.A.R. alla Società da parte del legale del calciatore. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società CALCIO CONEGLIANO, tenuta al pagamento di €.1.773,83 , in favore del Sig. Mirco CAMERIN. Dispone lo svincolo per morosità dello stesso dalla Società CALCIO CONEGLIANO a far data del presente Comunicato Ufficiale e la restituzione al ricorrente della tassa reclamo di €.50,00 versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it