LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Stefano RIZZO/A.S.MARSALA 2000

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Stefano RIZZO/A.S.MARSALA 2000 Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/10/2004 il sig.Stefano RIZZO, esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 per la Società A.S. MARSALA 2000, richiedendo lo svincolo per morosità non avendogli ma fatto mai sottoscrivere la stessa Società un accordo economico come previsto dall’art.94 ter comma 2 delle N.O.I.F. per i calciatori del Campionato Nazionale Dilettanti. Rileva preliminarmente la Commissione che ai sensi dell’art. 21 bis 4° 5° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti al reclamo deve essere allegato copia dell’accordo economico regolarmente depositato. All’inottemperanza del riferito onere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Si segnala, per quanto di propria competenza, la circostanza, in riferimento all’accordo non sottoscritto, al Presidente del Comitato Interregionale. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art.21 bis 4° 5° comma del Regolamento L.N.D. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.
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