LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giampiero TAGLIAVINI/A.S.REAL CESATE SARONNO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Giampiero TAGLIAVINI/A.S.REAL CESATE SARONNO
Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/09/2004 il sig.Giampiero TAGLIAVINI, esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 per la Società A.S.REAL CESATE SARONNO, richiedendo il riconoscimento da parte della C.A.E. di €.600,00 quale residuo, di un ipotetico accordo economico prevedente la somma di €.6.000,00.lordi, dichiarando di aver già percepito rate per €.5.400,00
Rileva preliminarmente la Commissione che ai sensi dell’art. 21, 4° 5° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti al reclamo deve essere allegato copia dell’accordo economico regolarmente depositato.
All’inottemperanza del riferito onere consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’21 bis 4° e 5° comma del Regolamento L.N.D.
Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata.
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