LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Diego ZANGIROLAMI/CALCIO CONEGLIANO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.46 del 11 novembre 2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Diego ZANGIROLAMI/CALCIO CONEGLIANO Con ricorso trasmesso Racc.A.R. in data 9/9/2004 il Sig Diego ZANGIROLAMI, esponeva di essere stato tesserato per l’ anno sportivo 2003/2004 per la Conegliano Calcio, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, di €. 20.000,00. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva corrisposto acconti per €.7.952,00, chiedeva il pagamento del rimanente importo di €.4.048,00. Si osserva preliminarmente che il ricorso risulta ritualmente notificato alla Società, la quale non è comparsa all’odierna udienza, né ha fatto pervenire alcuna memoria scritta in ordine alla domanda svolta dal ricorrente. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.dichiara, per le causali di cui in motivazione, la Società CALCIO CONEGLIANO tenuta al pagamento dell’ importo di €. 4.048,00, in favore del Sig. Diego ZANGIROLAMI. Dispone la restituzione della tassa di reclamo di €. 50,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it