LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe GUIDO/S.S.MILAZZO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe GUIDO/S.S.MILAZZO
Con Racc.A.R. in data 19/7/05 il sig.Giuseppe GUIDO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.MILAZZO un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi . 7.500,00. Precisando di non aver percepito alcun acconto.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la tassa reclamo di .50,00 e la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla Società controparte, giusto quanto previsto dall'art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Giuseppe GUIDO nei confronti della Società S.S.MILAZZO per violazione dell'art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.