LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo VERRECCHIA/U.S.VENAFRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo VERRECCHIA/U.S.VENAFRO Con Racc.A.R. in data 5/7/05 il sig.Paolo VERRECCHIA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.VENAFRO un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi . 7.500,00.Precisando di aver percepito solo acconti per .4.500,00, richiedeva il saldo di .3.000,00. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la tassa reclamo di .50,00, la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla Società controparte e la copia dell'accordo economico depositato, giusto quanto previsto dall'art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Paolo VERRECCHIA nei confronti della Società U.S.VENAFRO per violazione dell'art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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