LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luca PELLICCIA/VERSILIA 1998 S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Luca PELLICCIA/VERSILIA 1998 S.r.l. Con ricorso, notificato tramite Racc.A.R. in data 21/6/2005 il Sig. Luca PELLICCIA proponeva reclamo a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VERSILIA 1998 S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2004/2005, di complessivi . 6.000,00, precisando di aver percepito solamente compensi per . 3.900,00. Tanto premesso e rilevato che la Società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della stessa al pagamento dell' importo di . 2.100,00 e lo svincolo per morosità. La Società inviava lettera datata 29/6/2005 nella quale contestava la pretesa creditoria azionata dal tesserato, rilevando: A) che il PELLICCIA, non rispondeva alla convocazione per la gara di Campionato del 19/12/2004 Voghera/Versilia e da tale data e fino al 9/3/2005 disertava gli allenamenti e la partecipazione alle gare di Campionato con la Versilia 98 s.r.l.; B) che il giocatore nel detto periodo si allenava con altra Società, la F.C. ESPERIA VIAREGGIO, partecipando con la predetta Società ad incontri amichevoli non autorizzati da essa VERSILIA 1998 S.r.l.; C) che il comportamento del giocatore era stato motivato dalla pubblicazione della lista di svincolo - nella quale era inserito il nominativo del PELLICCIA - resa nota il 17/12/2004 e firmata dall'ex presidente della Società, Pino SILVESTRI, "dimissionato" nella riunione del consiglio di amministrazione del 13/12/2004; D) che la circostanza dell'"invalidità e inefficacia" della lista di svincolo del 17/12/2004 era stata personalmente comunicata telefonicamente dal nuovo presidente della Società al giocatore e che, inoltre nella lista di svincolo a firma del nuovo presidente,Alessandro QUADRELLI, non era indicato assolutamente il nominativo del PELLICCIA; che lo stesso aveva ripreso gli allenamenti con il VERSILIA 1998 S.r.l. nel mese di marzo del 2005, peraltro partecipando a sole 6 sedute; E) che la Società, pertanto, si dichiarava disposta al pagamento dell'importo di .120,00, corrispondente all'attività effettivamente svolta. Il PELLICCIA tramite il Suo legale, con lettera del 13/7/2005 contestava integralmente il contenuto della missiva della Società. All'udienza del 30/9/2005 compariva l'attuale presidente della Società VERSILIA 1998 S.r.l. Sig.Alessandro QUADRELLI, il quale confermava il contenuto della lettera 29/6/2005 della Società stessa. Rileva la Commissione che la Società ha formalmente convocato sia per la partita del 19 dicembre 2004 -r/r 21/12/2004 in atti - ed invitato lo stesso alle visite mediche obbligatorie - r/r del 30/12/2004 e 21/1/2005 - così offrendo il riscontro delle proprie allegazioni. Incombeva al giocatore, nella sua veste di creditore che ha agito per il pagamento fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa: non avendolo fatto ed, anzi risultando dalla documentazione prodotta dalla Società resistente che il PELLICCIA ha svolto attività sportiva per la F.C. ESPERIA VIAREGGIO - cfr. certificato medico prodotto all'odierna udienza dalla Società - deve concludersi ordinando alla VERSILIA 1998 s.r.l. il pagamento solamente dell'importo di . 120,00 - somma riconosciuta dalla stessa Società a suo debito e formalmente messa a disposizione del giocatore, respingendo la richiesta di svincolo per morosità. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D.ordina, per le causali di cui in motivazione, alla Società VERSILIA 1998 S.r.l. il pagamento della somma di .120,00 nei confronti del Sig.PELLICCIA Luca. Respinge la richiesta di svincolo per morosità Dispone la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di . 50,00.
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