LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.57 del 18 ottobre 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo Antonio DANIELE/U.S.IMPERIA 1923 S.r.l. Con Racc.A.R. in data 23/06/05 il sig.Paolo Antonio DANIELE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.IMPERIA 1923 S.r.l.. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi . 5.400,00 precisando di aver percepito solo rate per .3.600,00 rimanendo creditore per .1.800,00 La Società con nota ,in data 06/07/05 contestava quanto asserito dal ricorrente, allegando alle proprie controdeduzioni una ricevuta liberatoria a firma dello stesso in fotocopia. La Commissione Accordi Economici, in data 08/09/05, convocava ufficialmente le parti all'udienza del 30/09/05, con obbligo da parte della Società U.S.IMPERIA 1923 S.r.l. di presentare la sopracitata ricevuta liberatoria in originale. Alla riunione era presente solamente il sig. Paolo Antonio DANIELE, che alla visione del documento liberatorio in fotocopia, dichiarava che la firma in calce "poteva" essere la sua, ma che non aveva assolutamente mai firmato alcun documento simile. La Società a sua volta, oltre a non essere presente all'udienza, non ha mai fatto pervenire la documentazione in originale richiesta dalla C.A.E. nemmeno tramite servizio postale. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ordina alla Società U.S.IMPERIA 1923 S.r.l. il pagamento di .1.800,00 nei confronti del sig. Paolo Antonio DANIELE. Dispone la restituzione della tassa reclamo al ricorrente. Trasmette gli atti all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. per quanto di competenza sull'accertamento della veridicità di quanto presentato in documentazione dalle parti e dichiarato dal calciatore.
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