Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.21 del 16 luglio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Roberto MERENDA/A.S.COSENZA F.C.

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.21 del 16 luglio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Roberto MERENDA/A.S.COSENZA F.C. Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 28/6/2004, il sig.Roberto MERENDA esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 per la società A.S.COSENZA F.B.C., sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 15.000,00. Tanto premesso e rilevato che la società aveva corrisposto acconti per €. 7.800,00 chiedeva il pagamento del residue spettanze dovutegli quantificate in €.7.200,00 Si osserva preliminarmente che il ricorso non risulta ritualmente notificato alla società, in quanto dagli atti si evince l’errato indirizzo societario dove il ricorrente ha inviato la Racc.A.R. e la mancanza della prescritta tassa reclamo di €.50,00. Dalla conseguente nullità della notifica del ricorso e della mancanza della tassa reclamo prevista, consegue l’inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. 21 bis, 5° comma del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso.
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