Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.5 del 6 luglio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE James PELUCHETTI/S.ANGELO CALCIO S.r.l.

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.5 del 6 luglio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE James PELUCHETTI/S.ANGELO CALCIO S.r.l. Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 1/6/2004 il sig James PELUCCHETTI proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la S. ANGELO CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 10.521,00 e precisando di aver percepito le retribuzioni fino all’aprile 2004. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della S.ANGELO CALCIO S.r.l. al pagamento dell’ importo di €. 5.075,65. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la società S. ANGELO CALCIO S.r.l. tenuta al pagamento, a favore di James PELUCCHETTI dell’ importo di €. 5.075,65. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la società S. ANGELO CALCIO S.r.l. tenuta al pagamento dell’ importo di €. 5.075,65 in favore del sig. James PELUCCHETTI. Dispone la restituzione al ricorrente della tassa reclamo di €. 50,00.
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