Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.5 del 6 luglio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Bartolomeo ACCARDO/A.S.MARSALA 2000

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.5 del 6 luglio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Bartolomeo ACCARDO/A.S.MARSALA 2000 Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 27/4/2004, il sig.Bartolomeo ACCARDO esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2003/2004 per la società A.S. MARSALA 2000, sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 6.000,00. Tanto premesso e rilevato che la società aveva corrisposto acconti per €. 600,00 chiedeva il pagamento del residue spettanze dovutegli. Si osserva preliminarmente che il ricorso non risulta ritualmente notificato alla società, in quanto dagli atti si evince la mancata ricezione della Racc.A.R. del 27/4/2004 da parte della stessa. Dalla conseguente nullità della notifica del ricorso consegue l’inammissibilità dello stesso ai sensi dell’art. 21 bis, 5° comma del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici press o la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, l’inammissibilità del ricorso. Si dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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