Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.9 del 19 luglio 2004 – pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RECLAMO DEL CALCIATORE Luca FOLEGANI/U.S.ORBASSANO

Lega nazionale dilettanti – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N.9 del 19 luglio 2004 - pubbl. su www.lnd.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RECLAMO DEL CALCIATORE Luca FOLEGANI/U.S.ORBASSANO Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 31/5/04, il sig.Luca FOLEGANI , proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la società U.S.ORBASSANO un accordo economico prevedente il compenso, per la stagione sportiva 2003-2004, di complessivi €. 7.000,00 lordi e precisando di aver percepito acconti per €.4.900,00. Tanto premesso e rilevato che la società aveva omesso il versamento degli ulteriori compensi convenzionalmente previsti nel richiamato accordo, chiedeva la condanna della società U.S.ORBASSANO al pagamento dell’ importo di €.2.100,00 e lo svincolo per morosità. La società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso indicato nel contratto. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. Deve, pertanto, concludersi dichiarando la società U.S.ORBASSANO tenuta al pagamento, in favore del sig.Luca FOLEGANI dell’ importo di €. 2.100,00. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara, per le causali di cui in motivazione, la società U.S.ORBASSANO tenuta al pagamento dell’ importo di €.2.100,00 in favore del sig Luca FOLEGANI. Dispone lo svincolo dalla società U.S.ORBASSANO a far data del presente comunicato ufficiale e la restituzione al ricorrente della tassa di reclamo di €. 50,00.
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