LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE CAMPANIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 149 del 30/05/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €. 2.500,00 + DIFFIDA GARA GRAGNANO/INTERNAPOLI CAMALDOLI DEL 21.5.2006 – SPAREGGI FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PRIMO TURNO (C.U. N 142 DEL 23.5.06)

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE CAMPANIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 149 del 30/05/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S.C. GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €. 2.500,00 + DIFFIDA GARA GRAGNANO/INTERNAPOLI CAMALDOLI DEL 21.5.2006 - SPAREGGI FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - PRIMO TURNO (C.U. N 142 DEL 23.5.06) Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo della S.S.C. GRAGNANO, con il quale si contesta l’eccessiva severità delle sanzioni irrogate dal primo giudice e, conseguentemente, si chiede l’annullamento della diffida e la riduzione dell’importo dell’ammenda; - considerato che, in concreto, gli atti ufficiali, compreso il rapporto dell’A.A., consentono una parziale modifica del provvedimento impugnato; - rilevato che uno solo dei petardi lanciati è esploso all’interno del terreno di giuoco, nel mentre gli altri, pur percepiti dall’Assistente come esplosi nelle sue “vicinanze”, in realtà venivano fatti scoppiare sugli spalti, praticamente contigui al campo di giuoco; - ritenuto, infine, che al termine della gara l’ingresso in campo da parte di alcuni tifosi del GRAGNANO, seppure illegittimo ed assolutamente ingiustificabile, è sembrato scaturire da festose pulsioni verso calciatori “amici”, piuttosto che da intenti ostili in danno dell’altrui incolumità; . P.Q.M. DELIBERA Accogliersi parzialmente il reclamo, conseguentemente revocarsi la diffida e confermarsi la sola sanzione dell’ammenda nella misura già determinata dal primo giudice, pari ad €. 2.500,00. Stante il parziale accoglimento del reclamo, disporsi la restituzione della tassa.
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