LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – (COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA) Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 157 del 08/06/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MONSIGNORI GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. PONTEVECCHIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 E 2, E 4 COMMA 1 E 3 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. PONTEVECCHIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 3 E 4, E 3 COMMA 2 C.G.S. (nota del 27 aprile 2006 – prot. 1374/366pf/SP/vg)

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – (COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA) Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 157 del 08/06/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MONSIGNORI GIOVANNI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ A.S. PONTEVECCHIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1 E 2, E 4 COMMA 1 E 3 C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.S. PONTEVECCHIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 3 E 4, E 3 COMMA 2 C.G.S. (nota del 27 aprile 2006 - prot. 1374/366pf/SP/vg) Esaminati gli atti ufficiali; - sentito il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti ed ha richiesto l’applicazione della pena di giorni 20 di inibizione in danno del MONSIGNORI e l’ammenda di €. 500,00 a carico della società; - sentite le ragioni della A.S. PONTEVECCHIO s.r.l., esposte in data odierna (a seguito di rinvio disposto il 30 maggio u.s. per legittimo impedimento del sig. MONSIGNORI) dall’indicato Presidente, il quale ha rispettosamente riconosciuto la ingiustificabilità del proprio comportamento, provocato dal particolare stato d’animo di fine gara e dalla conseguente eliminazione della propria squadra; - rilevata la obiettiva offensività delle dichiarazioni pubblicate sui diversi organi di informazione; - ritenuto opportuno, altresì, di considerare quali elementi concorrenti alla valutazione integrale del fatto, la condotta tenuta nel corso della odierna riunione da parte del sig. MONSIGNORI, il quale ha denotato un’assoluta e totale resipiscenza riguardo al proprio comportamento, evidenziando l’incapacità di operare in quel contesto una disamina serena e razionale degli eventi. Tutto ciò, evidentemente, non può che affievolire il coinvolgimento psicologico del soggetto e la relativa sanzione da irrogare ai deferiti; P.Q.M. DELIBERA Accogliersi il deferimento e per l’effetto applicarsi la sanzione così come equamente richiesta dal rappresentante della Procura Federale, precisamente la inibizione di giorni 20 in danno del sig. MONSIGNORI Giovanni e l’ammenda di €. 500,00 a carico della A.S. PONTEVECCHIO.
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