LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE LAZIO Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 157 del 08/06/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA: U.S.D. TOR DI QUINTO – FORTIS LUCCHESE del 31.05.2006 Reclamo della U.S.D. TOR DI QUINTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ANTONELLI Marco (squalifica per tre gare) e FERRANTE Corrado (squalifica per due gare) – COMUNICATO Ufficiale n. 150 del 1° Giugno 2006 – CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2005/2006 – Quarti di Finale Ritorno.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE LAZIO Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 157 del 08/06/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA: U.S.D. TOR DI QUINTO - FORTIS LUCCHESE del 31.05.2006 Reclamo della U.S.D. TOR DI QUINTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori ANTONELLI Marco (squalifica per tre gare) e FERRANTE Corrado (squalifica per due gare) - COMUNICATO Ufficiale n. 150 del 1° Giugno 2006 – CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2005/2006 - Quarti di Finale Ritorno. Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo proposto dalla U.S.D. TOR di QUINTO, con il quale si chiede la riduzione delle sanzioni adottate in danno dei calciatori ANTONELLI e FERRANTE; - considerato, preliminarmente, che le posizioni disciplinari dei due calciatori vanno differenziate a causa di una diversa intensità delle due condotte, quella ascrivibile al calciatore FERRANTE caratterizzata in concreto da insulti e da una tentata aggressione (cfr. RAA), quella riconducibile al calciatore ANTONELLI contraddistinta da minacce e ripetuti tentativi di aggressione in danno di un avversario (cfr. RAA); - rilevato che i comportamenti come sopra descritti, evidentemente non possono che subire una risposta differenziata sul piano sanzionatorio, tant’è che, opportunamente, il G.S., in considerazione del fatto che la sanzione minima da comminare in caso di condotta qualificabile come gravemente antisportiva (art. 14, co. 2 bis, lett. a) debba corrispondere a due giornate di squalifica, ha punito il FERRANTE con il predetto minimo edittale e l’ANTONELLI con tre giornate di squalifica (sanzione, quest’ultima, da non ritenere in relazione con il minimo fissato per l’ipotesi di condotta violenta dall’art. 14, comma 2 bis lett. b);- ritenuto che proprio per tali motivi, non appaiono condivisibili le argomentazioni poste a sostegno del gravame, nel mentre sono da considerare impropri i paragoni con altre vicende, tra l’altro non trattate direttamente da questa Commissione; P.Q.M. DELIBERA Rigettarsi il reclamo e confermarsi le sanzioni inflitte, precisamente la squalifica per tre gare in danno del calciatore ANTONELLI Marco e due gare nei confronti di FERRANTE Corrado. Per i suddetti motivi, incamerare la tassa.
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