LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE SICILIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 114 del 30/03/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ROSARNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL G.S. DELLA L.N.D. EX C.U n. 109 DEL 17 3 2006 RELATIVO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – A.S. ROSARNO – AKRAGAS CALCIO del 15.03.2006 – Primo Turno.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE SICILIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 114 del 30/03/06
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. ROSARNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DEL G.S. DELLA L.N.D. EX C.U n. 109 DEL 17 3 2006 RELATIVO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - A.S. ROSARNO - AKRAGAS CALCIO del 15.03.2006 - Primo Turno.
Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo proposto dalla A.S. ROSARNO, con il quale si chiede che “venga revocata la sanzione inflitta sia in relazione alla squalifica del campo che quella riguardante i giocatori, con esclusione delle persone MATALONE e PESCE per le quali non vi e’ ricorso, o comunque, subordinatamente la riduzione della squalifica e delle partite da eseguire a porte chiuse”;
- considerato che, a sostegno del proprio gravame, la società reclamante ha prospettato una diversa ricostruzione degli accadimenti, evidenziando soprattutto la mancata partecipazione dei propri giocatori alla rissa, ed il loro incolpevole coinvolgimento scaturito, nell’occasione, dall’essere intervenuti al solo scopo di sedare gli animi della tifoseria avversaria.
A parere della A.S. ROSARNO, i provvedimenti disciplinari adottati dal G.S. costituiscono la ingiusta conseguenza di un clima particolare (di confusione totale) che ha finito col trarre in inganno sia la terna arbitrale che gli stessi commissari;
- udito il rappresentante della società, il quale ha insistito nelle già rassegnate conclusioni, provvedendo, però, a meglio precisare la posizione del calciatore ZERBI Francesco, a suo dire vittima innocente, oltre che casuale, delle azioni sconsiderate dei tifosi avversari;
- ritenuto che il deprecabile comportamento di calciatori, tesserati e sostenitori è ampiamente documentato dall’Ufficiale di Gara, così come dai designati Commissari di Campo (documentazione tutta, per consolidato principio federale, dotata di fede privilegiata), eccezion fatta, in effetti, per il solo n. 19 ZERBI Francesco, sostituito anzitempo e la cui attiva partecipazione alla rissa, pur in presenza delle ferite, non appare univocamente accertata;
- rilevato che, per il resto, non sono emersi elementi tali da consentire prima una ricostruzione diversa dei fatti, poi un riesame dei provvedimenti adottati dal Primo Giudice;
P.Q.M.
DELIBERA
Accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società A.S. ROSARNO, conseguentemente annullare la sola sanzione della squalifica inflitta al calciatore ZERBI Francesco, confermando nel resto i provvedimenti tutti del Giudice Sportivo, e precisamente la squalifica del campo per quattro gare (con obbligo di disputarle in campo neutro e a porte chiuse) e quella dei calciatori PIRROTTINA Rosario e VADALA’ Vincenzo sino al 31.05.2006.
Per i suddetti motivi, stante il parziale accoglimento del reclamo, non incamerare la tassa.
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