LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE SICILIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 114 del 30/03/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA AKRAGAS CALCIO IN OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI DEL G.S. DELLA L.N.D. EX C.U n. 109 DEL 17 3 2006 RELATIVO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – A.S. ROSARNO – AKRAGAS CALCIO del 15.03.2006 – Primo Turno.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE SICILIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 114 del 30/03/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA AKRAGAS CALCIO IN OPPOSIZIONE AI PROVVEDIMENTI DEL G.S. DELLA L.N.D. EX C.U n. 109 DEL 17 3 2006 RELATIVO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - A.S. ROSARNO - AKRAGAS CALCIO del 15.03.2006 - Primo Turno. Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo proposto dalla AKRAGAS CALCIO, con il quale si chiede la revisione dei provvedimenti nel senso di “annullare la decisione o in subordine alternativamente disporre che le gare vengano disputate, comunque a porte chiuse, ma allo stadio Esseneto di Agrigento”; - ritenuto che il deprecabile comportamento dei propri sostenitori è ampiamente documentato dai rapporti e relativi supplementi, sia dell’Ufficiale di Gara che dei Commissari di Campo (documentazione tutta, per consolidato principio federale, dotata di fede privilegiata); - considerato che non sono emersi elementi tali da consentire prima una ricostruzione diversa degli accadimenti, poi un riesame dei provvedimenti adottati dal Primo Giudice, che risultano invece adeguati alla gravità dei fatti occorsi. - rilevato, ancora, che in alcun modo la precarietà della struttura può costituire valida scriminante di una rissa di fine gara (che, tra l’altro, appare del tutto irrilevante dimostrare essere avvenuta all’interno del campo o sulle gradinate); P.Q.M. DELIBERA Rigettarsi il reclamo ed addebitarsi la relativa tassa sul conto della reclamante, perché non versata.
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