LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE SICILIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 22/06/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA A.C.R.D. ACICATENA – A.S. FASANO dell’11.06.2006 Reclamo della A.S. CALCIO FASANO avverso la epigrafata gara ed in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società (ammenda di €. 900,00) e dei calciatori DE LUISI Pierluigi, SALVESTRONI Tommaso (entrambi squalificati per tre gare) – COMUNICATO Ufficiale n. 161 – GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Secondo Turno Ritorno.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE SICILIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 22/06/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE GARA A.C.R.D. ACICATENA - A.S. FASANO dell’11.06.2006 Reclamo della A.S. CALCIO FASANO avverso la epigrafata gara ed in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della Società (ammenda di €. 900,00) e dei calciatori DE LUISI Pierluigi, SALVESTRONI Tommaso (entrambi squalificati per tre gare) - COMUNICATO Ufficiale n. 161 - GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 - Secondo Turno Ritorno. Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo proposto dalla A.S. CALCIO FASANO ed acquisito il materiale fotografico e documentale ivi allegato; - udito il rappresentante della reclamante, il quale si riporta alle conclusioni già rassegnate nel reclamo, in particolar modo alla necessità di una verifica da parte dell’Ufficio Indagini della regolarità della gara, a suo dire ab origine viziata dall’assoluta inidoneità del campo di giuoco e dalla altrettanto assoluta inadeguatezza dello stadio dell’ACICATENA a ospitare la finale in discussione (rete di recinzione non a norma, spogliatoi fatiscenti, mancanza di distanza del terreno di giuoco rispetto alla rete di recinzione, assoluta insussistenza delle più elementari norme di sicurezza, capienza limitata); - rilevato che il reclamo, in definitiva, da un lato tende ad inficiare la gara e negare validità e legittimità al relativo risultato, dall’altro è diretto ad evidenziare la esosità di tutte le sanzioni nella specie irrogate dal primo giudice; - considerato, preliminarmente, che quanto si tenta di mettere in discussione con il primo punto, è lo svolgimento della gara, condizionata, secondo gli assunti della reclamante, da tanti e tali indebiti fattori da avere una chiara influenza sull’esito finale; - ritenuto che le su descritte doglianze, alcune delle quali anche rilevanti se adeguatamente accertate, non possono trovare rimedio per la prima volta in questa sede, pena la violazione delle previsioni dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva, che ai commi 3 e 6 espressamente conferisce al solo Giudice Sportivo, e non anche alla Commissione Disciplinare, organo di secondo grado, il compito di giudicare in prima istanza le questioni concernenti la regolarità dello svolgimento delle gare (art. 24 co. 3 C.G.S.) e la regolarità del campo di giuoco (art. 24 co. 6 C.G.S.); - ritenuto, tra le altre cose, che i procedimenti di cui ai richiamati commi 3 e 6 andavano instaurati nel totale rispetto dei termini e modalità procedurali consacrati nell’art. 24, n. 5 lett. b e n. 7 lett. b (cfr. Comunicato Ufficiale n. 161/A pubblicato in Roma il 3 Febbraio 2006); - rilevato, pertanto, che nella fattispecie, in ordine al punto preliminarmente evidenziato, il reclamo, così come redatto e proposto, deve ritenersi inammissibile, ragion per cui lo stesso intervento dell’Ufficio Indagini, a gran voce sollecitato dalla reclamante al fine di meglio verificare i fatti posti alla base delle tante proteste, appare richiesta non accoglibile proprio per la conseguente impossibilità di questa Commissione di conoscere il merito della questione sollevata (il tutto, fatto salvo, in ogni caso, l’insopprimibile autonomo diritto di denuncia al predetto ufficio, di cui risulta titolare, nei casi espressamente previsti, ogni società e tutti i tesserati); - considerato che la stessa prova televisiva, offerta per determinare il Collegio a verificare la regolarità della gara attraverso l’ausilio del menzionato Ufficio Indagini, se positiva, non avrebbe in ogni caso la capacità di rimettere in termini la reclamante, da considerarsi già definitivamente inerte dinanzi al giudice di primo grado, unico organo competente a conoscere e giudicare in prima istanza le problematiche sopra evidenziate. Per tale motivo, il mezzo di prova richiesto, tra l’altro in aperto contrasto con quanto dettato in materia dall’art. 31 C.G.S. (norma, si ricorda, che non consente di verificare le condizioni di sicurezza dello Stadio né l’eventuale ripensamento dell’arbitro nel convalidare un gol prima non assegnato, né la gravità del gesto del calciatore espulso per condotta violenta), non può essere ammesso; - ritenuto, invece, che in relazione ai provvedimenti disciplinari impugnati dalla A.S. CALCIO FASANO (ammenda e squalifiche), il reclamo appare ammissibile, per quanto la comprovata condotta violenta dei due calciatori puniti ed il censurabile comportamento dei sostenitori, sulla scorta dei chiari, convergenti e per nulla contraddittori documenti ufficiali (cfr. rapporti dell’Ufficiale di Gara, Commissari di Campo), impediscono il riesame dei provvedimenti adottati dal primo giudice, che risultano invece adeguati alla gravità dei fatti occorsi; P.Q.M. DELIBERA Dichiararsi il reclamo inammissibile quanto al richiesto intervento dell’Ufficio Indagini finalizzato all’assegnazione della vittoria a tavolino per 3 - 0 in favore dell’A.S. CALCIO FASANO. Nel merito, in relazione alla chiesta riduzione delle sanzioni comminate, rigettarsi il reclamo perché infondato e per lo effetto confermarsi l’ammenda di €. 900,00 in danno della società e la squalifica per tre gare a carico del due calciatori DE LUISI Pierluigi e SALVESTRONI Tommaso. Dispone incamerarsi la tassa.
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