LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE TOSCANA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 114 del 30/03/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ESPERIA VIAREGGIO in opposizione ai provvedimenti DEL G.S. DELLA L.N.D. EX C.U n. 109 DEL 17 3 2006 RELATIVO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE NAZIONALE – F.C. ESPERIA VIAREGGIO – A.C. SAN SECONDO del 15.03.2006 – Primo Turno

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE TOSCANA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 114 del 30/03/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ESPERIA VIAREGGIO in opposizione ai provvedimenti DEL G.S. DELLA L.N.D. EX C.U n. 109 DEL 17 3 2006 RELATIVO ALLA GARA DI COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - F.C. ESPERIA VIAREGGIO - A.C. SAN SECONDO del 15.03.2006 – Primo Turno - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo proposto dalla F.C. Esperia Viareggio, con il quale si chiede “l’annullamento dell’ammenda o, in subordine, una congrua diminuzione e la riduzione di almeno una giornata per il calciatore Alberto FRANCESCONI”; - considerato che, a sostegno del proprio gravame, la società reclamante evidenzia, in primo luogo, la totale inoffensività dei petardi lanciati “ a puro titolo di gioia “, dipoi la severità della squalifica inferta al proprio calciatore, scaturente, nella circostanza, dalla ingiustificata “ applicazione del comma 2 Bis dell’art. 14 sub a) e sub b) “ del C.G.S., ancorché la condotta, gravemente antisportiva (ma non violenta), nella fattispecie dovesse essere sanzionata solo ai sensi del comma 2 Bis dell’art. 14 sub a); - rilevato che non sono emersi elementi tali da consentire prima una ricostruzione diversa dei fatti, poi un riesame dei provvedimenti già adottati dal Primo Giudice; - ritenuto in particolare, in relazione alla squalifica del calciatore FRANCESCONI, che in alcun modo lo “scontro fisico” avvenuto a fine gara tra calciatori, caratterizzato da “calci, sberle ed anche pugni reciprocamente scambiatisi tra i due giocatori” (rapporto CdC) può essere interpretato alla stregua di una condotta soltanto antisportiva ai sensi dell’invocato art. 14 comma 2 Bis lett. a) C.G.S. e non anche violenta ai sensi della lett. b) dell’articolo prima menzionato. P.Q.M. DELIBERA Rigettarsi il reclamo ed incamerare la relativa tassa.
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