LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE UMBRIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 139 del 19/05/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SCARANO FRANCESCO DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA L.N.D. (SQUALIFICA FINO AL 15 SETTEMBRE 2006 – C.U N. 135 DEL 9 MAGGIO 2006 – 46.MA EDIZIONE DEL TORNEO DELLE REGIONI – RAGGRUPPAMENTO AREA CENTRO – CATEGORIA JUNIORES MASCHILE).

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – COMITATO REGIONALE UMBRIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 139 del 19/05/06 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SCARANO FRANCESCO DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA L.N.D. (SQUALIFICA FINO AL 15 SETTEMBRE 2006 - C.U N. 135 DEL 9 MAGGIO 2006 - 46.MA EDIZIONE DEL TORNEO DELLE REGIONI - RAGGRUPPAMENTO AREA CENTRO - CATEGORIA JUNIORES MASCHILE). Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo del calciatore SCARANO, con il quale si chiede la riduzione della squalifica; - considerato che nella fattispecie, nonostante la giovane età del calciatore, i provvedimenti adottati dal Primo Giudice risultano essere adeguati alla realtà dei fatti accaduti; P.Q.M. DELIBERA Rigettarsi il reclamo ed incamerarsi la tassa.
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