LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele GAVESI/POGGESE F.C.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Emanuele GAVESI/POGGESE F.C. Con Racc.A.R. in data 28/3/06 il sig.Emanuele GAVESI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POGGESE F.B.C. S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2003/04 di complessivi €. 5.000,00, precisando di aver percepito rate per €.2.500,00 chiedeva il riconoscimento della rimanente somma di €.2.500,00. Si rileva preliminarmente però che il reclamo è relativo alla Stagione Sportiva 2003/04 e quindi è improponibile in quanto il termine ultimo per la presentazione dello stesso, è scaduto improrogabilmente il 30 Giugno 2005 giusto quanto previsto dall’art. 21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (il reclamo deve essere avanzato entro il termine della Stagione Sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese) P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improponibile il reclamo proposto dal Sig.Emanuele GAVESI nei confronti della Società POGGESE F.B.C. S.r.l. per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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