LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco VOLANTE/V.D.A.AOSTA SARRE S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Marco VOLANTE/V.D.A.AOSTA SARRE S.r.l. Con Racc.A.R. in data 17/1/06 il sig.Marco VOLANTE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società V.D.A AOSTA SARRE un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi €. 8.500,00. Non quantificava la richiesta. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla Società controparte giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Marco VOLANTE nei confronti della Società V.D.A AOSTA SARRE per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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