LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 178 del 27/06/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Federico LEVANTINO/U.S.D.ALCAMO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 178 del 27/06/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Federico LEVANTINO/U.S.D.ALCAMO Con ricorso, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 2/5/2006 il sig.Federico LEVANTINO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.ALCAMO, un accordo economico prevedente il compenso, per la Stagione Sportiva 2004/2005, di complessivi € 7.000,00 e, precisando di aver percepito solo alcune rate,chiedeva il riconoscimento del credito residuo ammontante a €.1.800,00. La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società U.S.D.ALCAMO il pagamento in favore del sig.Federico LEVANTINO della somma di €.1.800,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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