LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 178 del 27/06/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele PROVENZA/POL.SCILLESE 2003
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 178 del 27/06/06
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele PROVENZA/POL.SCILLESE 2003
Con Racc.in data 8/6/06 il sig.Gabriele PROVENZA,proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.SCILLESE 2003, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2005/06 di complessivi €. 7.500,00.
Si rileva preliminarmente però, che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Gabriele PROVENZA, nei confronti della Società POL.SCILLESE 2003 per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.