LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 178 del 27/06/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Antonio TEDESCO/S.S.D.SAPRI

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 178 del 27/06/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Antonio TEDESCO/S.S.D.SAPRI Con Racc.A.R. in data 23/5/06 il sig.Antonio TEDESCO,proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SAPRI un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2005/06 di complessivi €. 7.500,00. Si rileva preliminarmente però, che al ricorso non è stata allegata la tassa reclamo di €.50,00,e la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla controparte,giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Antonio TEDESCO, nei confronti della Società S.S.D.SAPRI per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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