LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.68 del 21 NOVEMBRE 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Roberto BOMBARDIERI/A.C.CASTELLETTESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N.68 del 21 NOVEMBRE 2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Roberto BOMBARDIERI/A.C.CASTELLETTESE
Con Racc.A.R. in data 21/09/05 il sig.Roberto BOMBARDIERI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.CASTELLETTESE, un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi . 2.700,00 precisando di aver percepito solo rate per .1.100,00 rimanendo creditore della somma di .1.600,00
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
La società, alla quale incombeva l' onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ordina alla Società A.C.CASTELLETTESE il pagamento di .1.600,00 nei confronti del sig.Roberto BOMBARDIERI.
Dispone la restituzione della tassa reclamo al ricorrente.