LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.68 del 21 NOVEMBRE 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CHIAVELLI/F.C.MATERA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N.68 del 21 NOVEMBRE 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CHIAVELLI/F.C.MATERA Con Racc.A.R. in data 8/6/05 il sig.Antonio CHIAVELLI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.MATERA un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi . 8.000,00. Richiedeva il riconoscimento di n.2 rate relative a settembre-ottobre 2004 pari ad .1.600,00 in quanto nel mese di novembre 2004 è stato trasferito ad altra Società. Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. invitata alla Società controparte e la copia dell'accordo economico depositato, giusto quanto previsto dall'art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Antonio CHIAVELLI nei confronti della Società F.C.MATERA per violazione dell'art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D. Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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