LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 28 DICEMBRE 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni PIREDDA/V.D.A.AOSTA SARRE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 28 DICEMBRE 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni PIREDDA/V.D.A.AOSTA SARRE Con Racc.A.R. in data 6/09/05 il sig.Giovanni PIREDDA, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società V.D.A.AOSTA SARRE S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi €.25.000,00 precisando di aver percepito rate per €.17.500,00 rimanendo creditore di €.7.500,00. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova concreta di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, ha fatto pervenire alla Scrivente Commissione, tramite telefax proprie controdeduzioni con allegata una ricevuta liberatoria a firma del ricorrente. Il tutto però avveniva fuori termine previsto dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti in materia (5 giorni lavorativi prima della data di discussione del ricorso), tra l’altro non notificate per conoscenza al Sig.Giovanni PIREDDA. Di conseguenza dette controdeduzioni non hanno alcun valore in merito alla decisione. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ordina alla Società V.D.A.AOSTA SARRE S.r.l. il pagamento di €.7.500,00 nei confronti del sig.Giovanni PIREDDA. Dispone la restituzione della tassa reclamo al ricorrente.
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