LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 28 DICEMBRE 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano BUCCHERI/U.S.SIRACUSA S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 28 DICEMBRE 2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Sebastiano BUCCHERI/U.S.SIRACUSA S.r.l. Con ricorso trasmesso tramite Racc.A.R. in data 7/10/2005 il Sig. Sebastiano BUCCHERI esponeva di essere stato tesserato per la Stagione Sportiva 2004/2005 per la Società U.S. SIRACUSA s.r.l., sottoscrivendo un accordo economico alla stregua del quale si prevedeva un importo lordo annuale, a favore dell’ esponente, dell’ importo complessivo di €. 7.000,00. Tanto premesso e rilevato che l’esponente aveva ricevuto acconti per complessivi €. 3.500,00 chiedeva il pagamento del residuo importo di €. 3.500,00. La Società, costituitasi, contestava la pretesa azionata dal calciatore, deducendo di aver versato integralmente gli emolumenti convenzionalmente previsti ed allegando la quietanza di pagamento in copia sottoscritta dal ricorrente. La Commissione, ritenuta l’opportunità di acquisire la documentazione in originale disponeva, con raccomandata inviata ad entrambe le parti, la convocazione degli stessi all’odierna riunione (25/11/2005) ,ordinando, altresì, all’U.S. SIRACUSA s.r.l. “…di presentare, in sede di discussione, le ricevute in originale..”. A tale invito la società adempiva inviando tutte le 10 ricevute in originale, ciascuna dell’importo di €. 350,00, sottoscritte dal BUCCHERI e recanti la specifica indicazione del periodo mensile di riferimento. Così ricostruita la vicenda in esame e l’acquisizione della documentazione allegata, rileva, preliminarmente, la Commissione che entrambe le parti sono state formalmente invitate a comparire all’odierna udienza e che nella convocazione era, come sopra osservato, contenuto l’invito alla società a produrre la documentazione attestante i pagamenti effettuati. Consegue da tale premessa che il ricorrente era a conoscenza della possibilità e facoltà dell’U.S. SIRACUSA S.r.l. di produrre le quietanze di pagamento ed era, pertanto, tenuto, alla stregua dell’onere probatorio – rectius dello specifico onere di contestazione - su di lui gravante a comparire, ove avesse voluto contestare i documenti o le relative sottoscrizioni, a presentarsi e a procedere alle proprie osservazioni. La mancata comparizione del BUCCHERI produce, per l’effetto, il riconoscimento delle quietanze allegate e determina il rigetto del ricorso in considerazione della prova dell’avvenuto pagamento delle somme rivendicate dal ricorrente. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. rigetta, per le causali di cui in motivazione, il ricorso presentato dal Sig. Sebastiano BUCCHERI. Dispone l’incameramento della tassa reclamo versata dal ricorrente.
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