LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE CALABRIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AGOSTO/F.C.ROSSANESE 1909

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE CALABRIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 3) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe AGOSTO/F.C.ROSSANESE 1909 Con reclamo inoltrato il 8/05/2007 a mezzo Raccomandata A.R. alla Commissione Accordi Economici, il sig.Giuseppe AGOSTO, chiedeva la condanna della Società F.C.ROSSANESE 1909 ASD al pagamento dei compensi arretrati maturati per la stagione sportiva 2006/07, da calcolarsi sull’importo annuo lordo convenuto con il club di appartenenza ai sensi dell’art.94 ter, comma 6, NOIF. Nulla la società replicava, né svolgeva alcuna attività difensiva. Si rileva preliminarmente però che il ricorrente, non ha allegato al ricorso l’attestazione del versamento della tassa reclamo di €50,00 e tantomeno la ricevuta in originale della Raccomandata A.R. inviata alla controparte, violando l’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti commi 5-6. P. Q. M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Sig.Giuseppe AGOSTO nei confronti della Società F.C.ROSSANESE CALCIO S.r.l. per violazione dell’art.21 bis Regolamento L.N.D.
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