LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE CAMPANIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 105 del 07/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE PASTORE FELICE E DELLA SOCIETA’ A.S.D. COMPVALSELE BATTIPAGLIESE Nota del 30.11.2006 – prot. Segr./CT/MC/mde/1342

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE CAMPANIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 105 del 07/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE PASTORE FELICE E DELLA SOCIETA’ A.S.D. COMPVALSELE BATTIPAGLIESE Nota del 30.11.2006 - prot. Segr./CT/MC/mde/1342 Previa costituzione delle parti, presente l’avv. Giovanni CALABRESE per entrambi i deferiti, anch’essi presenti in aula, dichiarata aperta la discussione, con il difensore delle parti che si riporta integralmente alle memorie difensive, alle conclusioni ivi rassegnate ed ai documenti allegati, tutto regolarmente depositato in atti ed integrato nel corso della esposizione orale con particolare riguardo alla asserita facoltà di rinuncia riconosciuta al calciatore. Esaminati gli atti ufficiali; - constatato che il calciatore PASTORE Felice, tesserato per la A.S.D. COMPVALSELE BATTIPAGLIESE, convocato in data 20.09.2006 al raduno di preparazione della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, previsto a Terracina dal 24 al 27 settembre 2006 ed al Torneo La Reunion previsto dal 5 al 9 ottobre 2006, non ha aderito alla convocazione; - rilevato che la società A.S.D. COMPVALSELE BATTIPAGLIESE, in data 22.09.2006, comunicava tramite fax la oggettiva impossibilità di concedere il nulla osta al proprio tesserato a causa di contingenti difficoltà di organico; - considerato che lo stesso calciatore, in data 28.09.2006, a raduno già concluso, comunicava la propria indisponibilità a partecipare all’attività della Nazionale a causa di imprecisati impegni di lavoro (solo con attestazione della ITALFARMA, allegata alle memorie difensive inviate il 19.01.2007, si documentava l’attività di praticantato svolta dal PASTORE sin dal 20.08.2006); - ritenuto che la rinuncia proveniente dal convocato, non vale ad escludere la violazione, ma serve, al più, ad evitare ulteriori inosservanze della stessa norma da parte del medesimo calciatore, ponendo chi deve operare le scelte nella condizione di conoscere anticipatamente su quali atleti poter contare; - rilevato, pertanto, che il principio della obbligatorietà della partecipazione all’attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati, ai sensi dell’art. 76 delle N.O.I.F., nella fattispecie, è da considerarsi violato; - ritenuto che le motivazioni addotte dai deferiti non appaiono meritevoli di accoglimento, anche in considerazione del fatto che il PASTORE solo in data successiva al primo raduno di Terracina ha comunicato, tra l’altro non provandolo, il proprio, non meglio identificato, impegno di lavoro (documentato soltanto in data 19.01.2007 attraverso la sopra ricordata attestazione di praticantato); - verificati, pertanto, l’insussistenza di un legittimo impedimento del calciatore, per altri versi l’atteggiamento colpevole della società, espressamente contraria alla convocazione del proprio tesserato stante le asserite difficoltà di organico di quel periodo; P.Q.M. DELIBERA Dichiararsi fondato il deferimento e la violazione ivi contestata, condannarsi, conseguentemente, il PASTORE Felice alla squalifica sino al 22 febbraio 2007 e l’A.S.D. COMPVALSELE BATTIPAGLIESE alla sanzione dell’ammenda di €. 250,00.
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