LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 105 del 07/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE CARNEVALE MASSIMO E DELLA SOCIETA’ S.G. GALLARATESE A.S.D. Nota del 30.11.2006 – prot. Segr./CT/MC/mde/1341

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 105 del 07/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE CARNEVALE MASSIMO E DELLA SOCIETA’ S.G. GALLARATESE A.S.D. Nota del 30.11.2006 - prot. Segr./CT/MC/mde/1341 Esaminati gli atti ufficiali; - constatato che il calciatore CARNEVALE Massimo, tesserato per la S.G. GALLARATESE A.S.D., convocato per l’Euroleague, ha rinunciato definitivamente alla Nazionale adducendo motivi di lavoro; - rilevato che a seguito della rinuncia, l’anzidetto calciatore, pur essendo nella rosa dei convocabili per il doppio raduno di preparazione della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, previsto a Terracina dal 15 al 18 e dal 22 al 25 ottobre 2006, non è stato possibile convocarlo; - lette le memorie difensive della S.G. GALLARATESE A.S.D., dirette ad evidenziare gli impedimenti del proprio tesserato (tutti riconducibili al lavoro, alla famiglia, agli infortuni subiti), quindi a giustificare la relativa rinuncia; - ritenuto che il principio della obbligatorietà della partecipazione all’attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati, ai sensi dell’art. 76 delle N.O.I.F., nella fattispecie è da considerarsi violato, non assurgendo, la rinuncia, ad esimente, dovendosi al più considerarla, se tempestivamente esercitata, circostanza tendente a scongiurare ulteriori violazioni della stessa norma da parte del medesimo calciatore, ponendo in definitiva chi deve operare la scelta delle convocazioni nella condizione di conoscere anticipatamente su quali forze poter contare; - considerato, infine, che le motivazioni addotte dai deferiti non meritano apprezzamento perchè sprovviste del necessario supporto probatorio. Tra l’altro, si sottolinea come la documentazione versata in atti, riguardante la condizione fisica non ottimale del CARNEVALE, alla luce della riscontrata partecipazione alle gare della propria squadra nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 28 novembre 2006, lascia trasparire qualche serio dubbio sulla attendibilità del lamentato impedimento fisico; P.Q.M. DELIBERA Dichiararsi fondato il deferimento e la violazione ivi contestata, condannarsi conseguentemente il CARNEVALE Massimo alla squalifica sino al 22 febbraio 2007 e la G.S. GALLARATESE alla sanzione dell’ammenda di €. 250,00.
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