LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 124 del 16/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Matteo MANGONI/U.S.AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 124 del 16/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Matteo MANGONI/U.S.AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/01/2007 il sig.Matteo MANGONI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l..un accordo economico prevedente la corresponsione di €.20,00 per prestazione sportiva a titolo di rimborso spesa forfettario nel rispetto della normativa vigente, relativamente alla Stagione Sportiva 2005/2006. Richiedeva il riconoscimento della somma di €.2.400,00 per i rimborsi non percepiti nei mesi di Settembre-Ottobre-Novembre-Dicembre 2005 e Marzo-Aprile e Maggio 2006. La Società non depositava alcuna memoria difensiva né inviava documentazione nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La Società, alla quale incombeva l’onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,ordina alla Società AGLIANESE CALCIO 1923 S.r.l.il pagamento in favore del sig.Matteo MANGONI, della somma di €.2.400,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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